L’indiscutibile illegittimità costituzionale del DPCM del 8.3.2020 – l’affermazione della supremazia del diritto dei diritti: la libertà personale.
Con la sentenza emessa in data 27.01.2021 il Tribunale di Reggio Emilia, sezione Gip-Gup, costituito in camera di consiglio ai sensi dell’art. 459, c. 3, c.p.p., ha rigettato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna richiesta dal Pubblico Ministero nei confronti di G.M. e C.D. in ordine al reato di cui all’ art. 483 c.p. perché, compilando atto formale di autocertificazione per dare contezza del loro essere al di fuori dall’abitazione in contrasto con l’obbligo imposto dal DPCM 8.03.2020, attestavano il falso ai militari accertatori.
Il Giudice, dichiarandosi il non doversi procedere nei confronti degli imputati ai sensi dell’art. 129 c.p.p., affermava l’indiscutibile illegittimità costituzionale del DPCM del 8.3.2020 il quale, stabilendo un divieto generale e assoluto di spostamento al di fuori della propria abitazione, configura, a dire del giudicante, un vero e proprio obbligo di permanenza domiciliare, al pari di una sanzione penale, in assenza tuttavia dei presupposti di legge legittimanti l’applicazione e, dunque, in netta violazione del principio costituzionale di libertà personale.
La libertà personale, quale diritto essenziale dei diritti inviolabili, non può essere oggetto, come noto, di limitazione alcuna se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge e in presenza di un atto dell’autorità giudiziaria. Un doppio controllo, legislativo e giudiziario, a garanzia della piena esplicazione del diritto dei diritti, quello che assicura al singolo la piena disponibilità della propria persona.
Il Tribunale, dopo aver tratteggiato la natura amministrativa del DPCM del 8.03.2020 e non di legge primaria e dopo aver sottolineato l’assenza di un provvedimento giurisdizionale individuale legittimante la limitazione della libertà personale del singolo, ne ha sancito l’illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 13 Cost., con conseguente disapplicazione di tale provvedimento.