Dal tentato omicidio alle lesioni

Genesi del procedimento

Il procedimento penale a carico del minore traeva origine da un episodio verificatosi a Modena, il 18 novembre 2023, nelle vicinanze di Largo Aldo Moro.

Alle ore 21:54 due ragazzi di origine tunisina venivano avvicinati da altri due connazionali, che tentavano di derubarli minacciandoli con delle bottiglie di birra vuote. 

Alle ore 21.55 dal parco Novi Sad sopraggiungeva un terzo ragazzo (l’imputato) il quale veniva subito avvicinato da uno dei 4 ragazzi coinvolti nella rapina, precisamente dall’autore della sottrazione, che con insistenza gli chiedeva un po’ del suo alcol. 

A fronte del rifiuto dell’imputato si animava un’accesa discussione che, nel giro di pochi istanti, si trasformava in aggressione fisica. 

L’imputato veniva colpito con pugni dal connazionale e, successivamente, fatto cadere a terra. A questo punto decideva di reagire afferrando un oggetto presente sul luogo (descritto come un ferro simile a un coltello), mai rinvenuto, e colpendo il proprio aggressore alla pancia.

Quindi accortosi di ciò che aveva commesso aiutava il ferito a togliersi i vestiti e a tamponare la ferita, e rimaneva con lui fino a poco prima dell’arrivo della polizia.

La qualificazione giuridica dei fatti

Il fatto veniva qualificato dall’accusa come tentato omicidio, ai sensi degli artt. 56, 575 e 577 comma 1 n. 3 c.p., sul presupposto che con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, l’imputato compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di R.H.

Secondo l’accusa l’imputato avrebbe colpito, con un coltello,  la vittima ripetutamente all’emitorace sinistro, tanto da procurargli lesioni personali consistite in “trauma toracico da ferite da arma bianca sospetto trauma penetrante gastrico“, tali da determinarne il pericolo di vita, senza riuscire nell’intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

La contestazione formulata dall’accusa si basava su elementi oggettivi quali: la zona del corpo attinta, la natura dello strumento utilizzato, la necessità di un intervento chirurgico e il concreto pericolo di vita della persona offesa.

La ricostruzione dei fatti nell’ottica difensiva

Ogni delitto tentato si connota di due essenziali elementi oggettivi: l’univocità degli atti e la loro idoneità a ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato. 

L’idoneità va valutata con un giudizio di “prognosi postuma” o ex ante. Il giudice deve porsi idealmente al momento dell’azione e valutare, sulla base delle circostanze conosciute o conoscibili dall’agente e delle leggi scientifiche e di esperienza, se gli atti posti in essere avevano la concreta potenzialità di cagionare l’evento morte. Nel caso di specie, l’uso di un’arma impropria (un “ferro simile a un coltello”) per colpire una zona vitale come l’addome rende l’azione oggettivamente idonea a provocare la morte.

Sul piano oggettivo, infatti, è frequente la possibilità che vi sia una convergenza se non addirittura una vera e propria sovrapposizione, tra l’azione omicida e quella lesiva.

Di particolare importanza è la valutazione del secondo elemento costitutivo: l’univocità degli atti. 

Questo requisito attiene alla direzione finalistica della condotta. Gli atti devono rivelare, in modo oggettivo e senza ambiguità, l’intenzione dell’agente di commettere proprio quel delitto. 

La sussistenza di tale requisito va accertata ricostruendo la direzione teleologica della volontà dell’agente, per come emerge dalle modalità di estrinsecazione concreta dell’ azione, allo scopo di accertare quale sia stato il risultato avuto di mira dall’agente, sì da pervenire con il massimo grado di precisione possibile all’ individuazione dello specifico bene giuridico aggredito e concretamente posto in pericolo. (C. Cassazione, sentenza n. 39749 del 2017). 

Poiché sul piano oggettivo l’azione che provoca lesioni gravi e quella che tenta di uccidere possono essere identiche, il criterio distintivo fondamentale risiede nell’elemento psicologico dell’agente: l’animus necandi (volontà di uccidere) contrapposto all’animus laedendi (volontà di ledere).

L’accertamento dell’animus necandi costituisce uno dei passaggi più delicati del giudizio penale, collocandosi in una zona grigia in cui la volontà omicidiaria si confonde con quella meramente lesiva

In particolare, la Cassazione ha chiarito che: “nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto, rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell’evento come scopo finale dell’azione; anche il dolo alternativo, quale forma di dolo diretto, è, quindi, compatibile con il tentativo” (C. Cassazione, Sez. 1, N. 40771 del 2025)

Il tentativo è altresì compatibile con il dolo alternativo, che ricorre quando l’agente prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro (ad esempio, lesioni o morte) come conseguenza della sua condotta. Resta invece esclusa la compatibilità tra tentativo e dolo eventuale, che si configura quando l’agente si rappresenta la possibilità dell’evento e si determina ad agire comunque, accettando il rischio che esso si verifichi. 

La recente giurisprudenza considera il giudizio sull’animus necandi imprescindibile da una valutazione in concreto di tutte le circostanze del caso, evitando automatismi fondati sulla sola gravità dell’evento o sulla micidialità del mezzo impiegato. La qualificazione giuridica del fatto deve fondarsi su una rigorosa analisi della volontà dell’agente, desumibile da tutti gli elementi oggettivi e soggettivi disponibili, secondo un approccio che valorizzi la complessità della realtà fattuale e la centralità del principio di colpevolezza.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell’affermare che, in assenza di confessione, la prova del dolo omicidiario deve essere desunta da un’attenta analisi di indicatori sintomatici, oggettivi e comportamentali. Questi includono: il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi, nonché tutti quegli elementi che, secondo l‘id quod plerumque accidit, abbiano un valore sintomatico. (Cass. pen., Sez. I, n. 15023/2006).

La giurisprudenza ha pacificamente considerato: 

  • La natura del mezzo usato: La micidialità dell’arma è un primo, importante indicatore.
  • Il comportamento antecedente e susseguente al reato: La presenza di un movente, minacce precedenti, ma soprattutto la condotta tenuta dopo il fatto (fuga, occultamento, disinteresse per la sorte della vittima o, al contrario, prestare soccorso) sono elementi cruciali per interpretare la volontà dell’agente.
  • La gravità delle lesioni inferte: Sebbene l’evento non debba condizionare il giudizio sull’intenzione, la profondità e la natura delle ferite possono contribuire a illuminare la forza impressa e, quindi, l’intensità del dolo.
  • La reiterazione e la violenza dei colpi: La pluralità di colpi inferti con forza depone per l’intento di uccidere, mentre un colpo singolo può essere compatibile anche con la sola volontà di ledere o difendersi.
  • La zona corporea attinta: Colpire regioni del corpo che ospitano organi vitali (cranio, torace, addome) è un forte indizio di volontà omicida.

Ne consegue che, ai fini dell’accertamento della sussistenza dell’animus necandi, nel delitto tentato, la giurisprudenza invita ad analizzare i dati della condotta che siano più idonei ad esprimere il fine perseguito dall’agente.

Tale giudizio va operato in concreto e, dunque, tenendo in debita considerazione tutte le caratteristiche dell’azione criminosa.

Non avrà alcun pregio il mero riferimento all’arma impiegata, senza aver preliminarmente stabilito le modalità con le quali la stessa è stata utilizzata.

Ancora, tendenzialmente indifferente risulterà anche la sede corporea attinta, senza aver prima analizzato la tipologia di colpo inferto, la sua incidenza e la sua (eventuale) reiterazione.

Nel caso oggetto di analisi, l’imputato reagiva in maniera estemporanea ad un’aggressione da lui non provocata. Questo atteggiamento reattivo e privo di premeditazione, è stato un elemento fondamentale per escludere un proposito omicida. L’imputato ha inferto un solo colpo e, immediatamente dopo, ha prestato soccorso alla vittima. Tale condotta risulta ontologicamente incompatibile con la sussistenza dell’animus necandi. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che la condotta successiva al fatto è un indicatore di primaria importanza. L’interruzione dell’azione, pur potendo proseguire, e il soccorso prestato sono elementi che la giurisprudenza considera decisivi per escludere il tentato omicidio e riqualificare il fatto in lesioni. 

Con riferimento alla natura del mezzo utilizzato, si evidenziava come l’oggetto impiegato non fosse mai stato rinvenuto. L’arma è stata  qualificata dai testimone e dall’imputato come  impropria o di fortuna, reperita sul momento in una situazione di pericolo. La dinamica concitata dell’aggressione subita (l’imputato era a terra) ha reso plausibile che la scelta della zona corporea (da colpire)  non fosse stata deliberata, ma casuale. La Cassazione, pur riconoscendo l’importanza della zona attinta, invita a non trarre conclusioni automatiche, ma a contestualizzare ogni elemento. 

Di recente con la sentenza N. 30967 del 2024, la Corte di Cassazione ha annullato una condanna per tentato omicidio riqualificando il fatto in lesioni proprio perché, nonostante l’uso di una pistola, le modalità dell’azione (colpi diretti verso la parte bassa del corpo e non proseguiti con pervicacia) dimostravano un intento meramente intimidatorio e lesivo. “In altri termini, per configurare il tentato omicidio contestato a Ci.Do., il suo comportamento aggressivo avrebbe dovuto possedere, tenuto conto della sequenza criminosa in cui si inseriva – valutata alla luce delle due fasi strettamente consequenziali attraverso cui si articolava l’azione armata dell’imputato – e della dinamica dell’azione delittuosa, l’attitudine a rendere manifesto il suo intento omicida, desumibile sia dagli atti preparatori sia da quelli esecutivi; attitudine che, per le ragioni che si sono esposte, il comportamento dell’imputato non possedeva, imponendo, al contrario, la riqualificazione del reato di cui al capo 1 nel delitto tentato di lesioni personali aggravate

Infine, in ordine alla reiterazione dei colpi, veniva evidenziato come l’azione lesiva si fosse esaurita in un unico colpo, inferto esclusivamente allo scopo di allontanare l’aggressore. Ove fosse stato ravvisabile un intento omicidiario, l’imputato avrebbe verosimilmente proseguito nell’azione offensiva, senza limitarsi a un solo colpo non letale.

In definitiva, il complesso degli elementi richiamati, rendeva evidente l’impossibilità di ritenere sussistente il dolo omicidiario, anche solo nella forma del dolo alternativo, potendosi dire con certezza che la condotta posta in essere dall’imputato era diretta a ledere.

La decisione del Tribunale per i minorenni

Alla luce di tali elementi, il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha ritenuto di dover procedere a una riqualificazione giuridica del fatto, escludendo la sussistenza del tentato omicidio e riconducendo la condotta nell’alveo delle lesioni personali aggravate, ai sensi degli artt. 582 e 583 c.p. 

Si tratta di una decisione di particolare rilievo, che ha inciso non soltanto sul trattamento sanzionatorio ma sulla stessa qualificazione del fatto e sul giudizio di disvalore della condotta. 

A fronte di una richiesta di condanna a otto anni di reclusione formulata dal Pubblico Ministero, il giudice ha determinato la pena in anni due e mesi otto, valorizzando, oltre alla diversa qualificazione giuridica, anche la minore età dell’imputato e la scelta del rito abbreviato.

Nel motivare la riqualificazione del fatto, il Tribunale per i minorenni ha valorizzato in modo puntuale sia il comportamento antecedente sia quello susseguente dell’imputato, escludendo la sussistenza di un intento omicidiario. In particolare, si legge in sentenza che “Sul punto si considera innanzitutto il contesto di svolgimento dei fatti ed il comportamento antecedente: l’aggressione con il coltello è scaturita come risposta al comportamento molesto della vittima che richiedeva di bere dell’alcool; l’imputato si imbatte per caso in una situazione che vede la vittima, autore di una rapina appena consumata che si rivolge a lui con toni molesti, chiedendogli da bere e colpendolo con spinte e pugni fino a farlo cadere in terra; l’imputato reagisce a questa aggressione molesta da lui non voluta, né tanto meno causata; la decisione appare pertanto estemporanea e non certo premeditazione.

Si considera altresì il comportamento susseguente: l’imputato, appena si rende conto di aver ferito gravemente la vittima, lo soccorre, lo aiuta a togliersi i vestiti e a tamponare la ferita, rimanendo sul posto sino all’arrivo della PG; la condotta non appare affatto indicativa dell’intenzione omicidiaria e non è stata nemmeno accompagnata da frasi rivelatrici della volontà di uccidere.”

La vicenda processuale offre uno spunto di riflessione di carattere generale. Nei reati contro la persona, e in particolare nei casi di violenza, vi è il rischio di attribuire rilievo decisivo alla gravità dell’evento, trascurando la necessaria indagine sulla volontà dell’agente. 

Il caso in esame dimostra, in definitiva, come l’accertamento giudiziale non possa arrestarsi alla superficie del fatto, ma debba penetrare nella sua struttura più profonda, distinguendo tra azioni che, pur potenzialmente letali, non sono sorrette da una volontà omicida e condotte invece chiaramente orientate verso la soppressione della vita.

In tale prospettiva, la riqualificazione operata dal giudice non rappresenta una mera attenuazione della responsabilità, ma il risultato di una corretta applicazione dei principi del diritto penale, che impongono di distinguere, con rigore e precisione, tra ciò che è accaduto e ciò che l’agente ha realmente voluto.

Avv. P. Pancotto – Avv. R. Ghini

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