La colpa veterinaria fa parte di una specie più ampia di quella che è la responsabilità professionale e può assumere rilevanza sia in ambito penale che in quello civile. La domanda che sorge spontanea è: ma quando si configura la responsabilità veterinaria? Essa sorge, quando, nell’esercizio della propria attività, il veterinario viola i doveri di diligenza, perizia e prudenza, cagionando un danno alla salute o la morte dell’animale affidatogli.
I profili di responsabilità del veterinario
La responsabilità che vi è in capo al medico veterinario non si esaurisce nella sola ipotesi di lesioni o di morte dell’animale, ma si estende a diverse fattispecie di reato che possono essere commesse nell’ambito dell’esercizio della professione stessa. Nel caso in cui lo stesso violi i doveri di diligenza, perizia e prudenza, cagionando nell’animale una sofferenza può integrarsi il reato di maltrattamento. Tuttavia, è necessario vi sia un nesso causale tra la condotta tenuta dal professionista e l’evento verificatosi.
Secondo la Corte di Cassazione vi è la necessità di una indagine approfondita che vada oltre alla mera constatazione del peggioramento delle condizioni dell’animale. È indispensabile verificare:
- la condotta specifica, omissiva o attiva tenuta dal soggetto che ha la custodia dell’animale stesso;
- la relazione causale tra la condotta tenuta dal veterinario e la sofferenza o la morte dell’animale stesso;
- l’incompatibilità delle modalità di detenzione o trattamento con la natura dell’animale;
Di conseguenza, in un’ipotesi di colpa veterinaria, l’accusa deve provare non solo che l’animale è peggiorato o deceduto durante o dopo il trattamento, ma deve individuare l’errore specifico (diagnostico, terapeutico, chirurgico) e dimostrare che proprio quell’errore ha causato il danno, escludendo altre possibili cause (Cass. Pen., Sez. 3, N. 9144/2025).
La legge n. 82/2025 “Legge Brambilla”
Attraverso la Legge n. 82/2025 sono stati introdotti dei cambiamenti normativi in materia di responsabilità veterinaria. In particolare:
Inasprimento delle Sanzioni per Maltrattamento e Somministrazione di Sostanze Vietate (Art. 544-ter c.p.)
La Legge n. 82/2025 è intervenuta in modo significativo sull’articolo 544-ter del Codice penale, che disciplina il reato di maltrattamento di animali. Questa norma è di particolare interesse per la professione veterinaria, in quanto la sua condotta può, in determinate circostanze, ricadere nell’ambito di applicazione della fattispecie.
Le modifiche principali hanno riguardato:
- Pena per Maltrattamento (comma 1): la pena per chi, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione a un animale o lo sottopone a sevizie o a fatiche insopportabili, è stata modificata. La precedente sanzione, che prevedeva la reclusione “da tre a diciotto mesi o” la multa, è stata sostituita con la reclusione “da sei mesi a due anni” e con la multa da 5.000 a 30.000 euro;
- Aggravante della Morte dell’Animale (comma 3): la modifica più rilevante per la responsabilità professionale del veterinario riguarda l’estensione dell’aggravante della morte dell’animale. L’articolo 5, comma 2, lettera b) della nuova legge, inserisce un richiamo al secondo comma dell’art. 544-ter c.p. nella previsione dell’aumento di pena.
Per quanto concerne il comma 2 grazie alla Legge n. 82/2025, la pena è aumentata della metà anche se la morte dell’animale deriva dalla somministrazione di sostanze vietate o da trattamenti dannosi per la salute.Inoltre, l’ente potrà essere chiamato a rispondere direttamente se un reato contro un animale (ad esempio, un maltrattamento derivante da un trattamento negligente o crudele) viene commesso da un proprio dipendente o da un collaboratore.
Responsabilità, obblighi e doveri di diligenza
Introduce, inoltre, obblighi e divieti che incidono sulla pratica veterinaria che richiedono una maggiore attenzione e diligenza. L’art.10 di questa legge impone al veterinario un dovere di accertamento. Infatti, ad esempio, essendo vietato custodire animali d’affezione legati con catene o strumenti similari, se non per “documentate ragioni sanitarie o temporanee esigenze di sicurezza”, il medico veterinario dovrà accettare i motivi di legittimità. Documentazione che dovrà essere fondata su una diagnosi accurata e su una valutazione etologica dell’animale stesso. La documentazione superficiale potrebbe esporre il veterinario a responsabilità, qualora non vi fossero le motivate esigenze sanitarie.
In conclusione, le nuove normative si inseriscono in un quadro normativo che già prevedeva specifici obblighi per i veterinari, la cui violazione poteva integrare diverse fattispecie di reato o illecito. Possiamo, quindi, dire che la nuova legge non stravolge la figura del veterinario, ma va a intensificare la responsabilità penale e professionale. L’inasprimento delle pene e l’inserimento di ulteriori obblighi spingono la categoria ad adottare protocolli operativi con una maggiore attenzione nella gestione dei casi clinici.
Dott.ssa C. Fumara – Avv. Ghini